ACCORDO UNITARIO SULLA MODIFICA L. N. 157/92Nell’ambito dell’audizione presso la Commissione Ambiente del Senato (15/07/09), cinque Associazioni venatorie (ANLC, ANUU Migratoristi, CONFAVI, Enalcaccia, Federazione Italiana della Caccia ) hanno presentato il documento unitario di seguito allegato, per dimostrare la collaborazione in atto per il bene del settore e per dimostrare come sia determinante per il risultato finale creare un SISTEMA CACCIA, raggruppante oltre 650.000 appassionati della nostra penisola, più dei tre quarti dei titolari di porto d’arma a uso caccia. Buon lavoro a tutta la Commissione Ambiente del Senato e al Parlamento, che deve ritornare a essere centro propositivo di una rapida sintesi legislativa, ormai non più dilazionabile.
Roma, lì 15 luglio 2009
Al Sig. Presidente del Senato della Repubblica
Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati
Ai Sigg. Capigruppo dei Gruppi politici presenti al Senato ed alla Camera dei deputati
Ai Sigg. Presidenti delle regioni e delle province autonome
Oggetto: Posizione congiunta delle Associazioni venatorie nazionali, ANLC, ANUU, CONFAVI, ENALCACCIA, FIDC, su testo unificato delle proposte di modifica alla 157/92 redatto dal comitato ristretto della XIII Commissione del Senato.
Signori Presidenti, le associazioni venatorie nazionali che si firmano in calce a questa lettera e che rappresentano la quasi totalità del mondo venatorio italiano, desiderano esprimere, nel rispetto dell’autonomia legislativa del Parlamento, le proprie osservazioni e suggerimenti per una rapida e quanto più possibile condivisa riforma della legge statale 157/92. In particolar modo le sottoscriventi associazioni venatorie ritengono che la riforma della 157/92 debba contenere i seguenti punti essenziali:
a) L’esclusione dalla tutela, oltre che delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole, anche delle forme inselvatichite del piccione domestico, delle nutrie e delle specie alloctone non appartenenti alla fauna originaria della regione Paleartica;
b) il diritto delle regioni di dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall'INFS (ora ISPRA);
c) la possibilità di catturare e di detenere, per l'utilizzo a fini di richiamo, tutte le specie cacciabili, togliendo l’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l'anello inamovibile, sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti;
d) l’estrapolazione dell'I.N.F.S. dall’ISPRA e la sua collacazione sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) la creazione di un ufficio ministeriale per la caccia e la fauna selvatica e la creazione di un organismo di consultazione che garantisca la partecipazione ai processi decisionali di tutte le organizzazioni portatrici di interessi (associazioni agricole, associazioni ambientaliste, associazioni venatorie);
f) la definizione della percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria che non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), prevedendo che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscano il rispetto delle percentuali previste dall’attuale l.s. 157/92. qualora eccedessero la percentuale prevista dalla legge;
g) l’inserimento delle aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria e la riconferma che le aree facenti parte della rete ecologica comunitaria “Rete NATURA 2000” continuano a far parte del territorio soggetto a programmazione faunistico venatoria;
h) l’inserimento del concetto secondo il quale l'addestramento cani con sparo su selvaggina proveniente da allevamento, all'interno dei campi addestramento appositamente autorizzati, non è considerata come attività venatoria e puó quindi essere esercitata anche al di fuori dai periodi previsti dall’art. 18 della 157/92;
i) l’inserimento della norma che stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli rappresentanti la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un'area protetta, la stessa non puó essere istituita, continuando il suddetto territorio ad essere usufruibile alle stesse condizioni previste prima della richiesta di costituzione dell’area protetta;
j) l’eliminazione dell'obbligo della scelta di caccia in via esclusiva attualmente previsto al comma 5 dell’art. 12;
k) l’adeguamento dei massimali per la copertura assicurativa;
l) Il riportare l’età minima per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a 16 anni previa firma di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la patria potestà, così come avviene nella maggior parte dei paesi europei e come esplicitamente previsto dalla Direttiva Armi 52/2008;
m) l’attestazione dell'utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice e la definizione di norme più puntuali per l’utilizzo dell’arco e del falco;
n) il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria, prevedendo il diritto del cacciatore di usufruire di un pacchetto di giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria, secondo le modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; oltre alla salvaguardia del principio secondo il quale ogni associazione venatoria deve essere rappresentata all’interno degli organismi di gestione degli ATC e CA in base alla propria rappresentatività territoriale ed alla propria consistenza numerica;
o) l’inserimento del concetto di fauna selvatica come risorsa che può contribuire ad incrementare il reddito dell’imprenditore agricolo;
p) l’inserimento del concetto di caccia per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, entro i termini dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. La possibilità, da parte delle regioni, di anticipare l'apertura per alcune specie alla terza decade di agosto. L’inserimento di alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell'elenco delle specie cacciabili, dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall'Unione europea perché queste specie o sono ricomprese nell’Allegato II/I della Direttiva CEE 409/79 o esplicitamente menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato II/II della stessa Direttiva.
q) l’eliminazione delle giornate di silenzio venatorio, dal momento che l’Italia è l’unico paese in Europa ad adottare questa restrizione, fermo restando l’obbligo del cacciatore di scegliere non più di tre giornate nell’arco delle sette settimanali, durante le quali esercitare l’attività venatoria. Le tre giornate settimanali saranno integrate da altre due giornate (nei mesi di ottobre e novembre) per la sola caccia alla selvaggina migratoria;
r) il prolungamento della giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione degli ungulati, anche per la caccia da appostamento ai turdidi ed agli acquatici;
s) l’estensione della possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali problematici anche tramite cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi diversi da quelli consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria;
t) l’autorizzazione al trasporto delle armi, purchè scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno delle aree protette;
u) il ripristino della caccia da natante, così come esplicitamente previsto dall’Allegato IV della Direttiva CEE 409/79; v) il ripristino della possibilità di cacciare con terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, per la caccia da appostamento e per la caccia al cinghiale, oltre al ripristino della caccia ai soli uccelli acquatici nei terreni allagati da piene di fiume;
w) il reinserimento della legittimità dell’uso degli zimbelli, dell’anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento nella caccia da appostamento;
x) la reintroduzione della possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti o detenuti;
y) la limitazione del divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria;
z) la conversione di alcune sanzioni penali in sanzioni amministrative per le infrazioni considerate “minori”.
Sulla base dei succitati principi, le sottoscritte associazioni ritengono che il testo unificato, oggetto delle audizioni, rappresenti una buona base di partenza che si auspica possa essere migliorato per quanto non già contenuto nel testo oggetto delle succitate audizioni.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento necessario, cogliamo l’occasione per porgere l’espressione dei nostri più cordiali saluti.
ANLC Paolo Sparvoli
ANUU Giovanni Bana
CONFAVI Maria Cristina Carretta
ENALCACCIA Lamberto Cardia
FIDC Gianluca Dall’Olio